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REGIO DECRETO 28 luglio 1913, n. 910

Che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di abilità e coltura professionale dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento. (013U0910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1913 al: 10-9-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;
Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esperimenti di abilità e coltura professionale, ai quali, secondo l'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.