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LEGGE 26 giugno 1913, n. 886

Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali. (013U0886)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1913 al: 11-5-1934
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Art. 1



I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, n. 801) possono continuare ad essere occupati nei lavori, purché contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purché abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;

b) coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il Comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito, e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

Gli obblighi di cui al presente articolo, saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni.

Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluta dalla legge.

Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali, l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non può, durante il periodo di frequenza della scuola, superare le 10 ore.