stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1913, n. 888

Che reca provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante. (013U0888)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-9-1913 al: 30-6-1929
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.