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REGIO DECRETO 19 giugno 1913, n. 799

Col quale viene modificata e completata la tabella delle indennità agli impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio della leva militare. (013U0799)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-8-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto 6 giugno 1912, n. 590, col quale, si provvedeva al riparto delle indennità annue accordate agli impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva;
Veduto il Nostro decreto 19 maggio 1912, n. 554, col quale otto commissariati distrettuali delle provincie venete, cioè: Feltre, Pieve (Belluno), Adria (Rovigo), Cividale, Pordenone, Tolmezzo (Udine), Chioggia (Venezia), Asiago (Vicenza), sono stati trasformati in circondari;
Considerato che a cominciare dal 1° gennaio 1913, le operazioni di leva per gli inscritti appartenenti ai detti nuovi circondari sono compiute dai rispettivi Consigli di leva e si rende quindi necessario stabilire la misura delle indennità da accordarsi agli incaricati de] servizio;
Riconosciuto che in seguito alla creazione dei nuovi uffici circondariali di leva, il lavoro prima disimpegnato da alcuni uffici provinciali è notevolmente diminuito e si debbono corrispondentemente ridurre le indennità assegnate agli incaricati del servizio medesimo;
Considerato che presso l'ufficio provinciale di Rovigo, giusta l'art. 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, dovevano esservi due incaricati del servizio di leva, perché la popolazione dell'intera Provincia superava i 250.000 abitanti e che, in seguito alla creazione del circondario di Adria, la popolazione del circondario di Rovigo è ridotta a meno di 250.000 abitanti e corrispondentemente uno solo deve essere l'incaricato del servizio di leva nel circondario stesso;

Veduto

il capitolo 48 del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A conferma, a parziale modificazione ed a completamento delle disposizioni date col citato Nostro decreto 6 giugno 1912, n. 590 la indennità ai funzionari dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva nei circondari delle provincie di Belluno, Rovigo, Udine, Venezia e Vicenza è fissata nella quota rispettivamente determinata per ciascuno nella unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.