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REGIO DECRETO 19 giugno 1913, n. 837

Col quale vengono modificate le norme per il conferimento della patente di abilitazione allo insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. (013U0837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-8-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto del 9 marzo 1905, n. LXXII, che approva il regolamento per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio per l'istruzione artistico-industriale in data 2 dicembre 1912;
Ritenuto che con l'istituzione dei regolari corsi di magistero previsti dall'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sul riordinamento dell'istruzione professionale, l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio si conseguirà esclusivamente dagli alunni che avranno frequentato regolarmente i corsi predetti e superati i relativi esami;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1905, n. LXXII, cessa col 31 dicembre 1914.

Nel corrente anno la prima sessione di esami potrà essere indetta e tenuta in mesi diversi da quelli indicati dagli articoli 1 e 2 del precitato regolamento.

Insieme alla prima sessione dell'anno 1913 saranno indetti gli esami di riparazione por i giovani che possono esservi ammessi a termini dell'art. 10 del regolamento sopraricordato.