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REGIO DECRETO 26 giugno 1913, n. 859

Col quale lo stanziamento del capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914 è aumentato di L. 1.672.800. (013U0859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, portante modificazioni all'ordinamento giudiziario;
Visto l'articolo 23 di detta legge, il quale autorizza il Governo del Re a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione di essa;
Vista la legge 29 maggio 1913, n. 504 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 27, «Magistrature giudiziarie.
Personale (Spese fisse)» dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914 è aumentato di lire un milione seicentosettantaduemilaottocento (L. 1.672.800).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco - Finocchiaro-Aprile.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.