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REGIO DECRETO 19 giugno 1913, n. 778

Col quale viene modificata la denominazione del capitolo 21-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, e lo stanziamento del detto capitolo è aumentato di L. 8.000.000. (013U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-7-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, la quale all'art. 1 autorizza:

a) l'emissione di buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibile 3,50 per cento netto tuttora da emettere ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228 per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-914;

b) l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire per pagare altrettanta somma all'Amministrazione del Debito pubblico ottomano in virtù del trattato di pace fra l'Italia e la Turchia sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912 e fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari occorrenti in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, nonché alle altre necessarie per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della R. marina;

Visto l'art. 3 di detta legge che dichiara applicabili ai buoni da emettersi ai sensi del precitato art. 1 le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191, concernente l'emissione dei buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto per provvedere a spese delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 di quest'ultima legge, il quale dà facoltà di provvedere con R. decreto alle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in dipendenza delle disposizioni in essa legge contenute;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 569, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 21-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, è modificata come segue:

«Interessi sui buoni quinquennali di cui alle leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352, e spese di allestimento, di negoziazione, ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)».

Lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire ottomilioni (8.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.