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LEGGE 25 giugno 1913, n. 785

Che autorizza il Governo del Re ed esercitare la vigilanza sulle produzioni cinematografiche e ad imporre una tassa su di esse (013U0785)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-7-1913 al: 14-11-1919
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza produzione delle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, e a stabilire una tassa di centesimi dieci per ogni metro di pellicola.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare con suo decreto gli stanziamenti dipendenti da questa legge nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913 -914.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro- Aprile.