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LEGGE 25 maggio 1913, n. 517

Concernente la trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione. (013U0517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori o di altri Istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalità giuridica.