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REGIO DECRETO 22 maggio 1913, n. 610

Col quale vengono determinate le somme dovute ad enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei loro beni immobili. (013U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-7-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.