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LEGGE 8 giugno 1913, n. 631

Recante provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata. (013U0631)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1



Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata è stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1914-1915 viene fissato in L. 7.000.000;