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LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

Concernente provvedimenti per la protezione degli animali. (013U0611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2004)
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Testo in vigore dal:  17-7-1913 al: 31-7-2004
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Art. 1



Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.