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REGIO DECRETO 27 aprile 1913, n. 562

Col quale viene stabilita una nuova ripartizione delle indennità di ispezione agli Istituti d'istruzione elementare. (013U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-7-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per l'ispezione degli Istituti di istruzione elementare, approvato con R. decreto 19 aprile 1909, n. 350;
Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1909, n. 683, col quale fu approvata la tabella delle indennità di ispezione agli Istituti di istruzione elementare del 19 aprile 1906, n. 350;
Veduto che, a norma della tabella E allegata alla legge 4 giugno 1911, n. 487, il fondo ordinario per indennità di visita alle scuole primarie viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1913-914, nella somma fissa di L. 420,000;
Riconosciuta l'opportunità di ripartire in modo stabile la somma suddetta fra le varie provincie del Regno, lasciando per altro indivisa una quota del fondo anzidetto per mettere in grado l'Amministrazione di far fronte ad eccezionali e non prevedibili bisogni che si possono manifestare nelle varie Amministrazioni scolastiche provinciali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla tabella dell'indennità di ispezione agli Istituti di istruzione elementare, annessa al R. decreto 15 luglio 1909, n. 653, è sostituita la tabella annessa al presente decreto, che sarà firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.