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REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 558

Col quale, alle norme speciali relative al servizio telegrafico interno ed internazionale, approvate con R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, viene aggiunto un articolo concernente il telegramma conforme. (013U0558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-7-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 504;

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, col quale vennero estese al servizio telegrafico interno le disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e vennero approvate le norme speciali relative al servizio interno ed internazionale;

Riconosciuta la necessità di completare dette norme speciali per permettere nell'interesse del pubblico l'istituzione del nuovo servizio dei telegrammi conformi;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nelle norme speciali relative al servizio telegrafico interno ed internazionale, approvate con R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 48.-bis. - I mittenti dei telegrammi, oltre il diritto di richiederne copia nel tempo e con le modalità di cui all'art. LXX del regolamento, possono ottenere un'esemplare conforme al telegramma da loro presentato agli uffici telegrafici, adoperando uno speciale modello predisposto dall'Amministrazione telegrafica ed in vendita al pubblico dagli uffici dalla medesima dipendenti, al prezzo di centesimi cinque per modello.

Per il rilascio del telegramma conforme, il mittente deve pagare, oltre le ordinarie tasse telegrafiche, una soprattassa di venticinque centesimi, se il telegramma con contiene più di cento parole, detta soprattassa aumenta di altri 25 centesimi per ogni serie o frazione di serie di cento parole oltre le prime cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Calissano.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.