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REGIO DECRETO 12 giugno 1913, n. 605

Col quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-913 viene inscritta la somma di L. 1.285.135 per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore. (013U0605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 giugno 1913, n. 525, portante provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore;
Visto l'articolo 1 di detta legge il quale dà facoltà al Governo del Re di riscattare l'esercizio degli indicati stabilimenti nonché quello dell'annessa miniera «Salsomaggiore 1°» autorizzando la corresponsione alla Società esercente di una somma, a titolo d'indennità di riscatto, uguale a tante annualità quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuerà;
Considerato che per l'attuazione della citata legge si presume la spesa di L. 1.285.135, quale somma è da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-913 giusta facoltà consentita dall'art. 9 della legge stessa;
Vista la legge 26 maggio 1912, n. 500, che approva lo stato di previsione predetto;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nella parta straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-913 è istituito il capitolo n. 269-bis: «Spese per l'attuazione della legge 5 giugno 1913, n. 525, sul riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore, con lo stanziamento di lire un milione duecentottantacinquemila centotrentacinque (L. 1.285.135).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.