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REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 499

Col quale viene data esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di malattie contagiose nel bestiame, nonchè per l'alpeggio, la circolazione ed il transito degli animali. (013U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-6-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di malattie contagiose nel bestiame, nonché per l'alpeggio, la circolazione e il transito degli animali, Convenzione firmata in Roma il 19 marzo 1913 e le cui ratifiche furono scambiate pure in Roma il 28 aprile 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Di San Giuliano.

Visto, guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.