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REGIO DECRETO 1 maggio 1913, n. 441

Col quale vengono stabilite le norme per la liquidazione dei danni di guerra in Tripolitania e Cirenaica. (013U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-6-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nessun risarcimento è dovuto pei danni di guerra, che possano essersi verificati in Tripolitania e Cirenaica nel corso o in occasione della guerra italo-turca.

Sono considerati tali:

1° i danni derivati da inevitabili necessità di guerra o da immediate esigenze della difesa, come quelli causati da bombardamenti, combattimenti, movimenti di truppe, demolizioni e abbattimenti, opere di difesa campale, ed altre opere ed atti resi necessari per lo svolgimento dell'azione bellica: e quelli causati da occupazione transitoria di terreni e fabbricati, per accampamenti, alloggiamenti di truppe, depositi provvisori di materiali e simili;
2° i danni causati da devastazioni, incendi, saccheggi, dispersioni, abbandono e simili, verificatisi nel corso o in occasione delle ostilità;

3° i danni indiretti, di qualsiasi natura, occasionati dalle operazioni o dallo stato di guerra.