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REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 419

Concernente le modalità per il pagamento degli stipendi ai funzionari delle varie Amministrazioni posti temporaneamente a disposizione del Ministero delle colonie (013U0419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-6-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 16 dicembre 1912, n. 1312;

Considerato essere per ogni riguardo opportuno che gli stipendi ed altri assegni fissi spettanti al personale delle varie Amministrazioni dello Stato posto a disposizione temporanea dell'Amministrazione delle colonie, continuino, anche quando debbano far carico a questa, ad essere pagati a cura delle rispettive Amministrazioni salva somministrazione dei fondi da parte del Ministero delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stipendio e gli altri assegni fissi competenti al personale delle varie Amministrazioni che, in seguito al passaggio alla temporanea dipendenza del Ministero delle colonie, è stato o sarà collocato fuori dei rispettivi ruoli organici, continueranno ad essere pagati dalle Amministrazioni predette, in base alle singole partite individuali, ancor quando la spesa sia posta a carico del Ministero delle colonie. Questo, peraltro, in tal caso, anticiperà, salva conguaglio, le somme occorrenti, versandole in tesoreria per essere portate in aumento, colla procedura stabilita dal regolamento di contabilità generale dello Stato per le reintegrazioni di fondi, agli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri.

La presente disposizione ha effetto dal 1° giugno 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Bertolini - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.