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REGIO DECRETO 20 aprile 1913, n. 411

Col quale vengono stabilite norme relative ai veicoli, a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie nella Colonia eritrea. (013U0411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-5-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativo alla costituzione del Ministero delle colonie;
Ritenuta la necessità di stabilire nella colonia norme relative ai veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, analogamente a quelle stabilite nel Regno con la legge 30 giugno 1912, n. 739, salvo le modificazioni richieste dalle condizioni locali;
Udito il governatore della Colonia eritrea;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie nella Colonia eritrea, saranno soggetti alle norme da emanarsi dal governatore della colonia con apposito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Bertolini.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.