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REGIO DECRETO 10 aprile 1913, n. 365

Col quale viene rettificato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1913, n. 206, riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali. (013U0365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-5-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Rilevato che nell'originale atto di promulgazione, della legge 20 marzo 1913, n. 206, riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487, è incorso un errore materiale di trascrizione all'ultimo comma dell'articolo 6, dovendo ivi indicarsi non il consuntivo dell'esercizio 1912-913, ma quello dell'esercizio 1911-912;

Constatato che in tal senso fu approvato il testo di legge dalla Camera dei deputati e che il Senato del Regno non ebbe ad apportarvi alcuna modificazione;

Riconosciuta la necessità di correggere il materiale errore incorso nella promulgazione della legge anzidetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 206, inserita nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 1913, è così rettificato: Con tale procedimento si farà luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco - Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.