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REGIO DECRETO 20 marzo 1913, n. 350

Relativo a variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 (013U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-5-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50% netto in altra del consolidato 3,50% netto;
Visto l'art. 2 della legge stessa col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50 % possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza in quanto non vengono successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, ad essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge suddetta;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 569, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1912-913;
Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1912, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Direzione generale del debito pubblico venne riconosciuto che tra le rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50% netto dovevano essere e vennero di fatto, convertite nel consolidato 3,50% netto, iscrizioni con decorrenza
dal 1° luglio 1912, per annue . . . L. 1294,14
e con decorrenza dal 1° ottobre 1912,
per annue . . . . . . . . . . . . . » 2056,02
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complessivamente per l'annua rendita
di . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3350,16
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Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte le rendite 3,50% netto, con godimento dal 1° luglio 1912, per annue. L. 1006,55 e con godimento dal 1° ottobre 1912,
per annue . . . . . . . . . . . . . L. 1599,12
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complessivamente per l'annua rendita
di. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2605,67
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Ritenuto che venne disposto il recupero della differenza di importo sulle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904, delle inscrizioni al consolidato 4,50 % le quali avrebbero dovuto essere convertite in 3,50% netto, con decorrenza dalla stessa data;
Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni ai capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, relativi ai debiti consolidati anzidetti;
Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del Debito pubblico nel secondo semestre 1912, di rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50 % netto, in altre del consolidato 3,50 % netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, le seguenti variazioni:

in diminuzione: al capitolo n. 3 «Antiche rendite consolidate nominative 4,50% al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza» (spesa obbligatoria):

a) annata d'interessi sulla rendita di L. 1294,14,
annullata per conversione con decorrenza dal
1° luglio 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1294 14

b) tre trimestri d'interessi sulla rendita
di L. 2056,02, annullata come sopra, con decorrenza
dal 1° ottobre 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . » 1542 02

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Diminuzione in complesso. . . . . . . . . . L. 2836 16
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in aumento: al capitolo n. 4: «Rendita consolidata 3,50 % netto, creata in virtù delle leggi 12 giugno 1912, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483» (Spesa obbligatoria).

a) annata d'interessi sulla rendita di
L. 1006,55, inscritta per conversione dal 4,50%
con decorrenza dal 1° luglio 1912 . . . . . . . . . L. 1006,55

b) tre trimestri d'interessi sulla rendita di
L. 1599,12, inscritte come sopra, con decorrenza
dal 1° ottobre 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . » 1199,34

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Aumento in complesso . . . . . . . . . . . L. 2205,89
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.