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REGIO DECRETO 20 marzo 1913, n. 307

Col quale vengono estese alla città di Catania le disposizioni degli articoli 6, 1° comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma. (013U0307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-5-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Vista la domanda del comune di Catania chiedente l'estensione a quella città delle disposizioni di cui agli articoli 6, primo comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma, giusta la facoltà data al Governo con l'art. 44 di detta legge;

Viste la deliberazione 17 ottobre 1912 del Consiglio comunale di Catania, con la quale si autorizzava la presentazione di detta domanda;

Visti gli articoli 6, primo comma, 7, 8, 9 e 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'estensione a favore del comune di Catania delle disposizioni contenute negli articoli 6, 1° comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante disposizioni a favore della città di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.