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LEGGE 13 marzo 1913, n. 205

Riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914. (013U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.