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REGIO DECRETO 6 marzo 1913, n. 209

Che esenta dalla imposta interna di fabbricazione o dalla soprattassa di confine l'alcool metilico impiegato nell'industria della fabbricazione dello «Isolfil» (013U0209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 18 e seguenti del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1909, n. 704;
Visti gli articoli 2 e 4 del Nostro decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con la legge 23 giugno 1.912, n. 644;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione dell'isolfil è ammessa a godere della esenzione dalla imposta interna di fabbricazione o dalla soprattassa di confine all'alcool metilico in essa impiegato come solvente per l'applicazione dell'isolfil medesimo ai turaccioli. Le condizioni e le norme per godere di tale agevolezza saranno determinate dal suddetto ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.