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REGIO DECRETO 23 febbraio 1913, n. 156

Col quale viene regolato l'esercizio delle operazioni bancarie in Libia per parte di Società commerciali. (013U0156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Allo scopo di provvisoriamente regolare l'esercizio del credito nella Tripolitania e nella Cirenaica e di impedirne gli abusi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ferma restando la facoltà che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno, in virtù della legge 23 maggio 1912, n. 511, di aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica, fino a che non sieno emanati provvedimenti definitivi sull'ordinamento del credito in quelle regioni, non è permesso alle Società commerciali l'esercizio di operazioni bancarie se le stesse Società non siano legalmente costituite nel Regno, e non abbiano ottenuto l'autorizzazione del ministro delle Colonie.

È assegnato il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto perché le Società già esistenti, che compiano le operazioni suddette, si uniformino, per quanto occorre, alle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Bertolini.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.