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REGIO DECRETO 30 gennaio 1913, n. 119

Col quale il comune di Schio viene dichiarato di terza classe nei riguardi del dazio consumo sulle bevande vinose. (013U0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 29 dicembre 1910, 10 gennaio 1911 e 20 maggio 1912, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 giugno 1912, con le quali il Consiglio comunale di Schio (provincia di Vicenza) stabiliva di domandare il passaggio del Comune dalla quarta alla terza classe agli effetti della tariffa dei dazi governativi, limitatamente alla categoria delle bevande vinose;
Vista la successiva deliberazione 26 luglio 1912, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 28 successivo agosto, e con la quale lo stesso Consiglio si obbliga incondizionatamente a corrispondere il dovuto aumento del canone daziario;
Visti gli articoli 2, 3 ed 87 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, e 2 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455;
Viste le tabelle di classificazione e qualificazione dei Comuni approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870, n. 5781, e 23 novembre 1885, n. 3542 (serie 3ª);
Vista la statistica del censimento ufficiale al 10 febbraio 1901, dalla quale risulta che la popolazione agglomerata nel centro principale del mentovato Comune eccedeva alla detta epoca gli 8000 abitanti;
Visto il foglio 11 ottobre 1912, n. 39.821 VI-ter H, del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ufficio del censimento - col quale si certifica che il Comune medesimo si trova nelle stesse condizioni rispetto alla popolazione agglomerata, in base ai risultati dell'ultimo censimento al 10 giugno 1911.
Vista la tabella approvata col Nostro decreto 20 novembre 1910, n. 817, nella quale il canone daziario assegnato al comune di Schio è stabilito in annue L. 23.000;
Vista la decisione in data 14 gennaio 1913 della Commissione centrale del dazio-consumo, emessa ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 87, 88 e 116 del testo unico delle leggi daziarie sovraindicato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il comune di Schio in provincia di Vicenza, in conformità alle mentovate deliberazioni del Consiglio comunale, è dichiarato di terza classe nei riguardi del dazio-consumo sulle bevande vinose a decorrere dal 21 gennaio 1911.