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REGIO DECRETO 12 gennaio 1913, n. 94

Col quale viene stabilita una indennità di missione ai funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale che si recano in Roma per gli esami di avanzamento. (013U0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1913 al: 28-3-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1912, n. 693;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale, non residenti in Roma, che quivi si recano a sostenere gli esami di concorso e di idoneità, per la promozione al grado di 1° segretario, di 1° ragioniere e di archivista hanno diritto all'indennità di missione secondo il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente al giorno seguente agli esami. Perdono però il diritto a tale indennità, coloro che sono esclusi dagli esami a norma del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificalo motivo, alle successive.