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REGIO DECRETO 6 febbraio 1913, n. 71

Riguardante l'autorizzazione di estrarre gli spiriti dai magazzini per la preparazione del cognac. (013U0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1913 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 43, 1° comma, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con Nostro decreto del 16 settembre 1909, n. 704;
Visto l'altro Nostro decreto del 12 giglio 1912, n. 545, col quale furono stabilite le norme per la concessione degli abbuoni di cui allo stesso 1° comma dell'art. 43 del citato testo unico;
Considerato che, in applicazione di tali norme, i proprietari di magazzini di spirito per la preparazione del cognac ai quali le stesse norme si riferiscono, mentre avrebbero il diritto alla immediata estrazione di tutto lo spirito esistente nei detti magazzini, godrebbero per ogni anno di maggiore giacenza un abbuono di tassa di L. 20 per ettolitro anidro, fino a ridursi la tassa a L. 70 per ettanidro dopo il decimo anno dalla data dell'originaria immissione dello spirito nei magazzini;
Ritenuto che alcuni proprietari dei detti magazzini, rinunciando da un un lato alla facoltà della immediata estrazione di tutto lo spirito, dall'altro alla concessione della riduzione graduale della tassa fino al minimo di L. 70, chiesero l'attuazione di un modo di liquidazione della tassa il quale venga a conciliare la applicazione dei principi informativi del citato R. decreto del 12 giugno 1912, n. 545, con le peculiari esigenze della loro industria;
Ritenuta la opportunità di accordare il diritto di opzione per un metodo di estrazione degli spiriti dai detti magazzini, il quale, rispettando gli interessi della finanza ed evitando nello stesso tempo perturbazioni del mercato, agevoli lo esaurimento di quei depositi che in via transitoria si trovano ancora sotto un regime dimostratosi ormai non rispondente ai fini per i quali era stato istituito;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli esercenti i magazzini per la preparazione del cognac considerati dal 1° comma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli spiriti, che ne abbiano fatta o ne facciano incondizionata e irrevocabile domanda entro un mese dalla data della applicazione del presente decreto, è consentito di estrarre gli spiriti dai detti magazzini alle seguenti condizioni:

1. L'estrazione delle quantità di spiriti attualmente esistenti nei detti magazzini sarà effettuata in tre periodi annuali a partire dalla scadenza del quarto anno dalla data dell'originaria introduzione in deposito delle singole partite e precisamente: un quantitativo uguale alla terza parte della quantità di spiriti esistente in deposito al 30 giugno 1912 sarà dichiarato libero da vincolo di giacenza alla scadenza del quarto anno dalla predetta data; un altro quantitativo eguale pure al terzo della stessa quantità sarà dichiarato libero da vincolo di giacenza alla scadenza del quinto anno dalla data stessa; scaduto il sesto anno dalla stessa data cesserà ogni vincolo di giacenza per la rimanente quantità ancora in magazzino. Nel primo quantitativo del quale è consentita l'estrazione alla scadenza del quarto anno di giacenza s'intendono comprese le quantità di spirito che, prima dell'attuazione del R. decreto del 12 giugno 1912, n. 545, avevano già acquistato, secondo le norme allora in vigore, il diritto alla liberazione dal vincolo di giacenza.

2. Per quanto riguarda la misura della tassa da corrispondere sulle quantità di spirito estratte nei limiti di quantità e di tempo di cui al n. 1 saranno osservate le norme seguenti:

a) resta fermo il disposto dell'art. 2 del citato R. decreto 12 giugno 1912, n. 545, per effetto del quale alle quantità di spirito, che all'atto dell'attuazione del decreto stesso e secondo le norme fino allora in vigore erano già libere da vincolo di giacenza, è applicabile la tassa di L. 70 per ettolitro anidro di cui furono gravate con l'art. 3 dell'altro R. decreto 21 settembre 1910, n. 644, convertito in legge;

b) all'infuori di quanto è previsto qui sopra alla lettera a) la tassa minima di L. 70 che, secondo il R. decreto 12 giugno 1912, n. 545, si renderebbe applicabile dopo un decennio di giacenza, sarà applicata soltanto a una quantità di spirito eguale a quella che, all'atto dell'attuazione dello stesso R. decreto, si trovava ancora nel rispettivo magazzino nelle condizioni previste dall' art. 2 del decreto stesso, quantità da estrarsi nei tre periodi di tempo di cui al n. 1 come parte delle quote ivi indicate e cioè: una terza parte allo scadere del quarto anno di giacenza, un' altra terza parte allo scadere del quinto anno e il rimanente alla scadenza del sesto anno, dalla data dell'originaria immissione in magazzino;

c) fatta eccezione per le quantità indicate alle lettere a) e b), tutto lo spirito attualmente esistente nei magazzini da estrarre nei limiti di tempo e di quantità di cui al n. 1, sarà sottoposto, qualunque sia il momento dell'estrazione e la durata di giacenza in deposito, a una unica tassa media fissa, calcolata in base alla media delle tasse che, secondo il R. decreto del 12 giugno 1912, sarebbero applicabili dopo il quarto, il quinto e il sesto anno di giacenza e quella minima applicabile secondo lo stesso R. decreto dopo la giacenza di dieci anni e cioè in base alla formula

(190+170+150):3)+70/2=L. 120 per ettolitro anidro;

d) le tasse sopra indicate saranno corrisposte sulle quantità effettivamente estratte dai magazzini, esclusa la tassazione dei cali naturali di giacenza;

e) gli spiriti che vengano posti sotto il regime stabilito dal presente decreto potranno essere custoditi in recipienti di qualsiasi specie e anche trasportati in altri magazzini soggetti allo stesso regime. Dopo estratti dai magazzini col pagamento delle tasse di cui sopra essi potranno essere rettificati o trasformati senza altro aggravio per tassa di fabbricazione.