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REGIO DECRETO 29 dicembre 1912, n. 1416

Col quale viene approvata un'aggiunta all'art. 141 regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5. (012U1416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-2-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;
Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 141 del regolamento sul servizio dell'Amministrazione del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5, è aggiunto il seguente capoverso:

«Non appena compiute le somministrazioni dei registri in corrispondenza alle richieste consecutive all'ultima estrazione dell'esercizio, l'inventario relativo all'esercizio medesimo deve essere, ove occorra, integrato con apposita dimostrazione, da farsi con l'intervento di tutti gli accennati funzionari, per determinare l'effettiva rimanenza di magazzino propria dell'esercizio, tenuto conto delle somministrazioni suddette.

Tale disposizione avrà effetto con l'esercizio 1911-1912».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.