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REGIO DECRETO 19 dicembre 1912, n. 1378

Col quale vengono modificati gli articoli 39 e 40 del regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143. (012U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-1-1913 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 del Nostro decreto del 20 dicembre 1908, n. 828;

Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143, col quale è approvato il regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 39 e 40 del regolamento per il personale del R. corpo delle miniere, approvato con R. decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143, sono modificati come segue:

«Art. 39, secondo capoverso. - Il candidato per essere ammesso alle prove orali deve aver riportato non meno di 18 punti in ogni tema trattato nell'esame scritto».

«Art. 40., secondo capoverso. - Il giudizio sull'esame orale è espresso con una votazione nella quale ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti e il candidato non può essere dichiarato idoneo se non abbia, anche in questo esame, conseguito un minimo di 18 punti su ciascuna materia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.