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REGIO DECRETO 28 novembre 1912, n. 1372

Col quale viene fissata l'indennità agli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria inviati all'estero. (012U1372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico d'artiglieria e il corso superiore tecnico d'artiglieria;
Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 che approva l'istruzione per il funzionamento di detto servizio tecnico;
Riconosciuta la necessità di stabilire speciali indennità per gli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria che nei due anni del secondo periodo del corso debbono frequentare corsi teorici presso istituti scientifici esteri e nell'intervallo fra i due anni scolastici debbono visitare stabilimenti esteri, e di provvedere pei rimborsi delle tasse scolastiche per tutti gli ufficiali del corso stesso;
Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e le successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria inviati all'estero per frequentare, nei due anni del secondo periodo del corso stesso, corsi teorici presso Istituti scientifici è dovuta una indennità mensile di missione di L. 300, più una indennità di L. 300 per una volta tanto prima della partenza.

L'indennità mensile di missione decorre dal giorno nel quale lasciano il regno, fino a tutto il giorno nel quale vi fanno ritorno definitivamente.