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REGIO DECRETO 5 dicembre 1912, n. 1333

Col quale viene fissata la popolazione legale di ciascun Comune del Regno censita alla mezzanotte dal 10 all'11 giugno 1911. (012U1333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 8 maggio 1910, n. 212, che dispose il quinto censimento generale della popolazione del Regno;
Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del 6 novembre 1910, n. 776, per la esecuzione della legge medesima;
Veduti gli stati della popolazione compilati dai singoli uffici comunali e riscontrati dalla direzione generale della statistica e del lavoro, ai termini degli articoli 53 e 54 del predetto regolamento.

Sulla

relazione del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita alla mezzanotte dal 10 all'11 giugno 1911 e indicata nell'unità tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino ad un altro censimento, giusta l'art. 9 della legge 8 maggio 1910, n. 212.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.