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REGIO DECRETO 1 dicembre 1912, n. 1325

Col quale vengono fissate le norme per la ripartizione del ricavato delle prede di guerra. (012U1325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le disposizioni contenute nel capo V del titolo IV del Codice per la marina mercantile, relativo alla liquidazione e alla ripartizione delle cose predate e confiscate nell'esercizio del diritto marittimo in tempo di guerra;
Viste le norme fondamentali della ripartizione e liquidazione suindicate di cui all'art. 229 del citato Codice, a tenore del quale il prodotto netto della vendita delle cose confiscate dev'essere ripartito, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, per un quinto a favore della Cassa invalidi della marina mercantile, per due quinti a favore dell'equipaggio o degli equipaggi che abbiano effettuato o concorso alle prede, per i rimanenti due quinti a favore dell'erario dello Stato;
Considerato che il legislatore nel suindicato articolo 229, assegnando una parte del prodotto della vendita delle cose predate o confiscate alla Cassa invalidi della marina mercantile, ebbe intendimento di alludere in genere alla istituzione di previdenza in favore della gente di mare, che dalla legge 28 luglio 1861, n. 360, fu costituita in cinque Casse degli invalidi della marina mercantile, mentre preesisteva il fondo degli invalidi di Venezia;
Considerato pure che per l'esecuzione del titolo IV del Codice per la marina mercantile non fu mai compilato il regolamento, del quale si fa menzione nel ripetuto art. 229 del Codice e che avrebbe dovuto avere carattere speciale giusta l'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del suindicato Codice, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, onde devesi provvedere sul proposito con R. decreto, affinchè possa attuarsi la disposizione di legge a favore delle Casse invalidi;
Ritenuto che le basi di ripartizione delle quote spettanti all'equipaggio od agli equipaggi sul prodotto della vendita delle cose confiscate debbono, a norma del citato articolo 229, essere stabilite mediante Nostro decreto;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La somma spettante alle Casse degli invalidi della marina mercantile che, a tenore del disposto dell'articolo 229 del codice per la marina mercantile, è data dal quinto del ricavato della vendita della preda, dedotte le spese di procedura e liquidazione, sarà ripartita fra le Casse invalidi di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona ed il fondo invalidi di Venezia nella misura che sarà determinata dal Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile.