stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 ottobre 1912, n. 1264

Riguardante la cauzione da prestarsi dal sotto capo sostituto dell'ufficio postale di «Roma, Ministero poste e telegrafi» (012U1264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  26-12-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà, della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 6 e 14 del R. decreto 12 giugno 1910, n. 331, che approva alcune modificazioni agli ordinamenti contabili dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 1 dell'altro R. decreto 23 marzo 1911, n. 382, col quale viene fatto l'obbligo di prestare la cauzione al titolare ed al controllore dell'ufficio postale di 1ª classe, Ministero poste e telegrafi;
Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visti gli articoli 111 e 112 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; dopo sentito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



A complemento del succitato R. decreto 23 marzo 1911, n. 382, è stabilito per il sottocapo sostituto dell'ufficio postale di 1ª classe «Roma, Ministero poste e telegrafi» l'obbligo di prestare la cauzione in L. 4000.

La responsabilità del titolare dell'ufficio succitato è estesa anche alle operazioni che, in sua vece, sono compiute dal suo sostituto.