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REGIO DECRETO 17 novembre 1912, n. 1238

Portante provvedimenti a favore della Camera agrumaria (012U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-12-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 21 luglio 1911, n. 839 relativa alla Camera agrumaria;
Ritenuto che in attesa dei provvedimenti legislativi per l'assetto definitivo della Camera agrumaria è necessario prorogare le disposizioni di carattere temporaneo dalle quali sono regolate le anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e agrocotto, affinchè, ed in quanto sia possibile, non vengano tolte ad essi depositanti le agevolezze che la Camera agrumaria è autorizzata a consentire;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti le anticipazioni che la Camera agrumaria è autorizzata a fare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sono estese ai depositanti dell'esercizio 1912-913.