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REGIO DECRETO 20 novembre 1912, n. 1206

Riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti dello Stato. (012U1206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-12-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al ministro del tesoro di disporre che dal fondo in oro depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti in rappresentanza dei biglietti di Stato sia gradatamente prelevata una somma non superiore a lire centoventicinque milioni, la quale sarà versate nella Regia tesoreria e impiegata mediante controvalute per il servizio di cassa.

Il detto fondo sarà dalla Cassa del tesoro restituito alla Cassa dei depositi e prestiti entro il periodo massimo di otto anni, a cominciare dal 1° luglio 1913, mediante stanziamento di una somma annua non inferiore a L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.