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REGIO DECRETO 6 settembre 1912, n. 1105

per l'aumento di somme nello stanziamento di capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 del Ministero della pubblica istruzione (012U1105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342, portanti norme e provvedimenti per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie dipendenti da Provincie, da Comuni o da altri enti morali;
Visto il testo unico delle leggi suindicate, approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Visto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630, recante modificazioni al regolamento predetto;
Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico od economico del personale delle scuole medie governative;
Visto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 469, che approva il regolamento per l'applicazione della stessa legge 8 aprile 1906, n. 141, in quanto concerne gli insegnanti delle scuole medie pareggiate; il quale regolamento contiene, sotto il titolo VII, le disposizioni relative alla conversione di scuole pareggiate in governative;
Visto il R. decreto 28 agosto 1906, n. 512, cha approva le norme regolamentari per l'applicazione dello articolo 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e degli articoli 1, 8, 11, 16, 18, 24, 30, 31, 37 e 40 della legge 8 aprile 1906, n. 142;
Visto il R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie Regie e pareggiate e sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative;
Visto il R. decreto 28 aprile 1010, n. 307, che approva la tabella dei contributi dovuti dagli enti locali per le regificazioni di scuole medie;
Visti i Nostri decreti 28 settembre 1911, nn. 1429, 1423, 1520,1487, 1420, 1488, 1457, 1450, 1472,1451, 1453, 1454, 1514 o 1467, con i quali furono rispettivamente convertiti in governativi, con effetto dal 1° ottobre 1911, i ginnasi pareggiati di Savona, Bitonto e Casale Monferrato, le scuole tecniche pareggiate di Abbiategrasso, Bitonto, Borgomanero, Milazzo, Montevarchi, San Remo, Urbino, Valenza e Viadana, la scuola normale e complementare di Pisa e la scuola complementare «Margherita di Savoia» di Torino;
Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1274, col quale viene istituito in Milano un quarto R. liceo-ginnasio mediante l'erezione in Istituto autonomo di un corso completo delle classi parallele del R. liceo-ginnasio «Beccaria»;
Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1485, col quale si istituisce una sezione di commercio e ragioneria nel R. Istituto tecnico di Jesi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1465, col quale si istituisce una scuola tecnica governativa in Sala Consilina;
Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1353, il quale erige nelle due RR. scuole tecniche autonome «Vittorio Emanuele II» e «Michele Coppino» i corsi completi di classi aggiunte della R. scuola tecnica «Salvator Rosa» di Napoli, costituenti l'uno la sezione annessa al convitto nazionale «Vittorio Emanuele» e l'altro la «Sezione al Vomero»;
Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n. 1312, col quale viene eretto in istituto autonomo, col nome di «Colomba Antonielli» un corso completo di classi parallele aggiunte alla R. scuola tecnica «Marianna Dionigi» in Roma;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1912, n. 250, col quale si istituiscono corsi magistrali biennali nei ginnasi isolati di Barletta, Chivasso, Giarre, Marsala, Nicastro, Oristano, Rossano, Sala Consilina e Termini Imerese;
Visti i RR. decreti 15 ottobre 1911, nn. 1502, 1498, 1499, 1500 e 1421, 12 novembre 1911, n. 1501, 3 dicembre 1911, nn. 1511 e 1503, 31 dicembre 1911, nn. 1513 e 1432, 31 marzo 1912, n.338 e 11 aprile 1912, n. 343, con i quali vennero introdotte nei ruoli organici del personale delle scuole medie le modificazioni dipendenti dalle predette regificazioni ed istituzioni di scuole medie;
Visto il R. decreto 11 novembre 1904, n. 657, che approva gli orari ed i programmi per l'insegnamento del greco o della matematica, delle letterature straniere o della storia dell'arte nei ginnasi e nei licei;
Vista la legge 21 luglio 1911, n. 860 riguardante la istituzione di sezioni di ginnasi superiori e di licei moderni;
Riconosciuta la necessità di apportare allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 le variazioni dipendenti dai provvedimenti di regificazione e di istituzione di scuole medie di cui sopra, nella misura proporzionale al periodo che corre dal 1° ottobre 1911 al 30 giugno 1912 quali risultano dalla tabella annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;
Viste le leggi 30 giugno 1911, nn. 606 e 602, che approvano rispettivamente lo stato di previsione della entrata e quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 allo stanziamento dei seguenti capitoli è aggiunta la somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 81. «Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento dei RR. licei, ginnasi e convitti» lire quarantamiladuecentonovanta e centesimi cinquanta (L. 40.290,50).

» n. 82. «Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative» lire centomiladuecentotrentuna e cent. trentotto (L. 100.231,38).

» n. 83. «Concorso delle Provincie nelle spese di mantenimento degli Istituti tenici e nautici» lire ventottomilasettecentocinquantaquattro e centesimi settantacinque (L. 28.754,75).

» n. 85. «Concorsi per le scuole normali» lire trentaduemilasettecentoventinove e centesimi ottantacinque (L.32.729,85).