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REGIO DECRETO 20 ottobre 1912, n. 1159

Col quale viene autorizzata la spesa per la fornitura dei bolli e delle urne occorrenti secondo le prescrizioni della nuova legge elettorale. (012U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-11-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 59 della legge 30 giugno 1912, n. 665, sulla riforma della legge elettorale politica, il quale dispone che il bollo e le urne debbono essere forniti ai Comuni dal Ministero dell'interno, verso rimborso del prezzo di costo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa occorrente per la fornitura ai Comuni dei bolli e delle urne per le operazioni elettorali, quale risulterà dai contratti d'appalto e dai prezzi di trasporto.

Con decreti del ministro del tesoro tale spesa sarà inscritta negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e dell'interno dell'esercizio 1912-913, a seconda che si riferisca alla provvista dei bolli e a quella delle urne, e in corrispondenza alla spesa medesima sarà iscritta nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio stesso la ugual somma che i Comuni dovranno rimborsare per detta fornitura.