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REGIO DECRETO 17 ottobre 1912, n. 1151

Col quale, dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913, viene autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 20.000 a favore dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri. (012U1151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000, nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 212.060, rimane disponibile la somma di L. 787.940;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da portarsi in aumento ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro. - Cap. n. 230 competenza
«Retribuzioni e compensi per i lavori della
Commissione istituita con R. decreto 6 luglio 1911, e
per altri lavori inerenti all'esecuzione della legge
4 giugno 1911, n. 486» . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Ministero degli affari esteri.- Cap. n. 36 «Missioni
politiche e commerciali, incarichi speciali,
congressi e conferenze internazionali» . . . . . . . . » 10.000
---------
L. 20.000
---------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.