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REGIO DECRETO 10 ottobre 1912, n. 1120

Col quale viene affidato agli uffici postali il recapito dei precetti personali per la chiamata in servizio degli uomini appartenenti al corpo della R. guardia di finanza. (012U1120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 52 della legge postale, testo unico, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto gli articoli 3, 140, 141, 142 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Ritenuta la convenienza di facilitare il recapito dei precetti personali per la chiamata degli uomini in congedo illimitato appartenenti al corpo della R. guardia di finanza;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri segretari di Stato della guerra e delle finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'incarico affidato agli uffici postali per la consegna dei precetti personali per la chiamata dei militari in congedo, dell'esercito e dell'armata, di cui al R. decreto 4 febbraio 1912, n. 70, è esteso per la chiamata degli uomini appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, con le norme stabilite nel predetto R.
decreto.