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REGIO DECRETO 3 ottobre 1912, n. 1113

Col quale viene concessa la restituzione della tassa interna di fabbricazione dello zucchero impiegato nella preparazione dei liquori tonici aperitivi a base di vino. (012U1113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero, impiegato nella preparazione dei liquori tonici aperitivi a base di vino, con le norme stabilite per i liquori dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1902, n. 520.

La quantità minima del prodotto ammessa alla restituzione della tassa sullo zucchero, è stabilita in 100 litri.

Per lo zucchero vincolato a tassa aggiunto ai detti prodotti, resta ferma la concessione dell'abbuono, in luogo della restituzione di cui sopra, con le norme dell'art. 16 del regolamento 2 luglio 1903, n. 347.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.