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REGIO DECRETO 4 febbraio 1912, n. 1086

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201, concernente gli ufficiali giudiziari. (012U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le disposizioni regolamentari e transitorie per l'attuazione delle norme legislative riguardanti gli ufficiali giudiziari in esecuzione della legge 19 marzo 1911, n. 201, contenute nell'unito allegato visto, d'ordine Nostro, dal ministro guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Finocchiaro - Aprile.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.