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REGIO DECRETO 6 settembre 1912, n. 1080

Col quale vengono approvate le annesse norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei Comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193 (012U1080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  3-11-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i RR. decreti 18 aprile e 15 luglio 1909, n. 193, e n. 542, convalidati con la legge 21 luglio 1910, numero 579;
Viste le leggi 21 e 28 luglio 1911, nn. 840 e 842;
Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro decreto 17 dicembre 1911;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri, segretari di Stato, pei lavori pubblici e per la grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonché in quelli del circondario di Patti indicati dall'art. 14 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.