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REGIO DECRETO 9 agosto 1912, n. 1021

Col quale viene modificato il R. decreto 6 maggio 1909, n. 305, concernente le disposizioni relative all'applicazione della soprattassa d'ancoraggio per le navi mercantili portanti merci in coperta. (012U1021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-10-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318, capo IV, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Viste le disposizioni contenute nel capo V del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 27 dicembre 1896, n. 484, e modificato con R. decreto 19 gennaio 1899, n. 46;

Visti gli articoli 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590, e 20 del regolamento contenente le norme per la stazzatura delle navi, approvato con R. decreto 21 dicembre 1905, n. 631;

Visto il R. decreto in data 6 maggio 1909, n. 305, per l'applicazione della soprattassa di ancoraggio alle navi mercantili portanti merci in coperta;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della marina, del tesoro, delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. decreto in data 6 maggio 1909, n. 305, è aggiunto il seguente capoverso:

«I piroscafi abbonati alla tassa ordinaria che, durante il periodo di validità di una soprattassa per merci in coperta, approdino nel Regno con un carico in coperta occupante uno spazio maggiore di quello per il quale fu imposta la soprattassa, saranno sottoposti al pagamento della nuova soprattassa per tutto il tonnellaggio di stazza corrispondente allo spazio occupato, deducendo, nella liquidazione della soprattassa così calcolata, l'importo di quella parte della soprattassa precedente che fosse tuttora valida».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Leonardi-Cattolica - Tedesco -
Facta - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.