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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 1013

Col quale vengono approvate alcune modificazioni all'ordinamento della R. Accademia navale. (012U1013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-10-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 maggio 1878, n. 4376 (serie 2ª), che istituisce la Regia accademia navale;
Visto l'ordinamento del predetto istituto, approvato con R. decreto 2 luglio 1911, n. 998;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 11 e 13 dell'ordinamento della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 2 luglio 1911, n. 998, sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

Art. 11. - Disposizioni amministrative.

Gli allievi del corso normale sono tenuti nell'Accademia come convittori.

Le spese per il corredo e la sua manutenzione e rinnovazione, per strumenti scientifici, per oggetti di scrittoio, per posta e telegrafo, per viaggi e spedizioni di oggetti, non che quelle altre derivanti da incuria personale, sono a carico degli allievi.

Nulla è dovuto a titolo di retta per il periodo di permanenza all'Istituto compreso fra l'ammissione ed il 16 novembre dell'anno successivo. Per gli altri anni è stabilita la retta di L. 800 annue per tutto il tempo in cui l'allievo rimane ascritto all'Accademia, salvo le concessioni enumerate nell'articolo seguente.

Il pagamento della retta dev'essere effettuato per trimestri anticipati.

Art. 13. - Condizioni per la promozione di classe.

Esami.

1. Fino al passaggio alla 2ª classe gli allievi sono considerati in periodo di esperimento. Durante questo periodo saranno restituiti alle famiglie i giovani i quali, per difetto di attitudine professionale, per cattiva condotta o per deficienza fisica, non daranno affidamento di buona riuscita nella carriera.

2. Il passaggio da una classe alla successiva avviene alla fine della campagna d'istruzione che segue il periodo di studio a terra, ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) avere negli esami ottenuta l'approvazione in tutte le materie;

b) avere conseguita alla fine della campagna la idoneità nell'attitudine professionale, ovvero averla conseguita alla fine dell'anno scolastico se l'allievo per giustificati motivi non potè compiere la campagna di mare.

3. Agli allievi sono concessi esami di riparazione solo quando nella prima sessione di esami siano stati riprovati in non più di due materie.

Gli allievi che non avranno conseguita l'idoneità nell'attitudine professionale alla fine della campagna, i riprovati in più di due materie nella prima sessione di esami ed i riprovati anche in una sola materia negli esami di riparazione, ripeteranno l'anno scolastico.

In qualunque caso non sarà concessa che la ripetizione di una sola classe. L'allievo che per la seconda volta si troverà nelle condizioni di ripetere un anno sarà restituito alla famiglia.