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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 1009

Col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 viene autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 30.000 a favore dei Ministeri del tesoro e degli esteri. (012U1009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-10-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 138.860,00, rimane disponibile la somma di L. 861,140,00;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste scritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30.000) da portarsi in aumento allo stanziamento dei capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro, capitolo n. 181, V: «Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita col R. decreto del 18 gennaio 1912, n. 56», allo scopo di disciplinare il servizio degli approvigionamenti dell'Amministrazione dello Stato. . . . . L. 10.000

Ministero affari esteri capitolo 36: «Missioni politiche
e commerciali » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000
--------- L. 30.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.