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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 998

Concernente il reclutamento e l'avanzamento del personale di bassa forza delle capitanerie di porto. (012U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-10-1912 al: 31-8-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 49 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Visto il R. decreto 17 novembre 1904, n. 650, che regola il reclutamento del personale di bassa forza delle capitanerie di porto;
Visto i RR. decreti 2 aprile 1905, n. 156, e 15 gennaio 1911, n. 87, che modifica gli articoli 53, 54, 55 e 56 del suddetto regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile;
Vista la tabella C annessa alla legge 2 luglio 1908, n. 318;
Sentito il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I marinai di porto di 2ª classe sono reclutati fra gli individui della gente di mare del Regno, i quali rispondano ai seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il 18° e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano compiuto, sia su navi mercantili sia su RR. navi un periodo di navigazione non inferiore a un anno, purché durante tale periodo di navigazione abbiano prestato costantemente servizio sulle navi mercantili in coperta o in macchina, e sulle RR. navi in qualità di militari del corpo R. equipaggi delle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri o fuochisti;

d) abbiano sempre tenuto buona condotta;

e) non siano stati condannati a pene superiori a 5 giorni di arresto o a L. 50 di pena pecuniaria;

f) abbiano una costituzione fisica sana e robusta;

g) sappiano leggere correntemente e compilare un breve rapporto scritto su argomento d'indole marinaresca.

Con decreto del ministro della marina saranno stabilite le norme per l'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo.

Il numero dei posti da mettersi a concorso e il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti sono determinati ciascuna volta con un decreto Ministeriale.