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REGIO DECRETO 31 maggio 1912, n. 781

Col quale vengono modificati alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325. (012U0781)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-10-1912 al: 26-3-1926
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 23 marzo 1911, n. 344, che specifica l'indennità spettante all'avvocato del Governo della Colonia eritrea;
Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario predetto, allo scopo di rendere il funzionamento della giustizia più adatto alle presenti condizioni della Colonia eritrea;
Udito il governatore della Colonia eritrea;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 32, 33, 34, 52, 54, 55, 59, 61, 1° comma, 63 e 65 dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato col R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sono modificati nel modo seguente:

Art. 32. - Il giudice della Colonia risiede in Asmara e decide come giudice unico di tutte le cause civili e commerciali, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino il valore di L. 5000; di tutti i delitti per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la multa non superiore nel massimo alle L. 3000, solo o congiunta alla detta pena, e delle contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nelle leggi speciali, eccetto che queste stabiliscano altra competenza.

Al giudice della Colonia è devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria così di competenza del pretore come di competenza del tribunale, nei casi e nei modi contemplati dal Codice di procedura civile. Gli sono pure devoluti tutti i provvedimenti che i Codici civili, di procedura e di commercio e le leggi speciali attribuiscono alla cognizione del tribunale in Camera di Consiglio.

Contro i provvedimenti di esso si può reclamare mediante ricorso al primo presidente della Corte di appello di Roma.

Il giudice della Colonia esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli vengano deferite dalla legge e dal presente ordinamento.

Art. 33. - Le sentenze pronunziate dal giudice della Colonia sono inappellabili per le cause che non superano il valore di lire 1500.

Art. 34. - Il tribunale della Colonia è composto dal giudice della Colonia, che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le 5000 lire, o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di assise.

Art. 52. - Il procuratore del Re è capo dell'Ufficio del pubblico ministero della Colonia e risiede in Asmara. Egli esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della detta sede. È capo di polizia giudiziaria e ha la vigilanza delle carceri.

Art. 54. - Il procuratore del Re assiste a tutte le udienze di Corte d'assise e del tribunale della Colonia in sede penale; il suo intervento è facoltativo nelle udienze penali del giudice unico.

Art. 55. - In mancanza od impedimento del procuratore del Re regge l'Ufficio di pubblico ministero e ne esercita le funzioni il funzionante da giudice istruttore presso il tribunale militare a termini dell'art. 82.

Art. 59. - Il giudice della Colonia ed il procuratore del Re sono nominati dal Governo del Re con decreto Reale, udito il Governatore, fra i magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Art. 61 (primo comma). - I funzionari giudiziari destinati in Colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico del Regno.

Art. 63. - Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso del R. decreto 19 settembre 1909, n. 839, sull'ordinamento del personale della Colonia.

A tale effetto il giudice ed il procuratore del Re si considerano assimilati ai funzionari di 1ª categoria, il cancelliere a quelli di 2ª categoria.

Art. 65. - Il giudice della Colonia, il procuratore del Re e l'avvocato del Governo della Colonia prestano giuramento innanzi al Governatore.