stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 febbraio 1912, n. 973

Che modifica una frase dell'art. 46 del regolamento per d'applicazione dei titoli II e III della legge 13 luglio 1910, n. 466. (012U0973)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-10-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 67 della legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 46 del regolamento approvato col Nostro decreto 21 luglio 1911, n. 1013, per l'applicazione dei titoli II e III della legge predetta;
Ritenuto che l'art. 67 citato stabilisce una riduzione nella tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso nei casi ivi indicati;
Ritenuto che per l'applicazione di tale disposizione l'art. 46 del regolamento suindicato prescrive le modalità da osservarsi dai privati, per godere dell'accennata agevolezza fiscale, ma per semplice errore materiale parla di esenzione anziché di riduzione, come è affermato nel testo legislativo;
Considerato che sebbene tale inesatta dizione non possa in nulla alterare il disposto della legge, pure è opportuno correggerla per evitare ogni possibile, per quanto improbabile, erronea interpretazione della legge stessa;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e dei ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alla frase «esenzione della tassa di registro» contenuta nell'art. 46 del regolamento approvato con il Nostro decreto del 21 luglio 1911, n. 1013, è sostituita quella di «riduzione della tassa di registro».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sacchi - Tedesco
- Facta - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.