stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 agosto 1912, n. 915

Che dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-913 autorizza una 2ª prelevazione di L. 33.000 a favore dello stesso Ministero. (012U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-9-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 105.860, rimane disponibile la somma di L. 894.140;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire trentatremila (L. 33.000) da inscriversi ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 181-quater. «Spese di lavori occorrenti
alla difesa dello Stato nella causa per i
disavanzi delle Casse di previdenza del
personale ferroviario» . . . . . . . . . . . . . . 18.000,--

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 285-quater. «Contributo dello Stato
nelle spese del X Congresso internazionale di
storia dell'arte in Roma» . . . . . . . . . . . . . 15.000,--
-----------
33.000,--
-----------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.